FAQ – Misure di contenimento Coronavirus, spostamenti e disabilità

FAQ – Misure di contenimento Coronavirus, spostamenti e disabilità

Di seguito riportiamo delle domande frequenti relative alla situazione di spostamenti ed interventi terapeutici durante l’emergenza COVID-19 (Coronavirus). Il parere legale è stato redatto dai nostri Partner dello

Studio Legale Bianchini Jesurum.

Si. Una persona a cui sia stata diagnosticata una patologia o un disturbo tale per cui una limitazione nell’uscire di casa potrebbe recare un pregiudizio al suo stato di salute, può senz’altro uscire di casa per fare una passeggiata, nel rispetto delle regole previste dalle misure di contenimento e restando nei pressi della propria abitazione.

Innanzitutto, si consiglia di verificare quanto previsto dalla propria Regione in merito, dal momento che la normativa regionale va ad integrare quanto previsto a livello nazionale.

Le regole generali da seguire sono le seguenti:

  • Portare sempre con sé il modulo di autocertificazione, giustificando l’uscita per motivi di salute;
  • Non allontanarsi dalla propria abitazione;
  • Portare con sé copia della documentazione medica e/o sanitaria attestante la necessità dell’uscita, rilasciata dal medico curante o dalla struttura da cui si è assistiti;
  • Mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone;
  • Non uscire assieme a più persone per evitare assembramenti.

Si, è possibile spostarsi per assistere un familiare con disabilità, purché lo spostamento sia necessario. In questi casi è importante ricordare di prestare particolare attenzione al rispetto delle misure di prevenzione del contagio, in quanto le persone con disabilità possono essere più vulnerabili.

Si suggerisce di verificare quanto previsto a livello locale dalla propria Regione. In generale, le regole da seguire in questo caso sono le seguenti:

  • Indicare nel modulo di autocertificazione le ragioni della necessità, il legame di parentela con la persona che si va ad assistere, il luogo di partenza e di arrivo;
  • Mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone;
  • Non uscire assieme a più persone per evitare assembramenti;

Si. In questi casi lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative, che devono essere autocertificate. Vanno inoltre osservate le seguenti regole:

  • Portare sempre con sé l’autocertificazione, indicando le ragioni di lavoro che giustificano lo spostamento;
  • Mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone;
  • Evitare assembramenti

Sono ammessi, per ragioni sanitarie e/o assistenziali e sempre nel rispetto delle regole di cui alla risposta della domanda n. 4, gli spostamenti dei seguenti lavoratori:

  • Medici;
  • Operatori e assistenti sociali;
  • Infermieri;
  • Badanti

Si. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, l’assistenza agli alunni con disabilità. È pertanto prevista l’erogazione di prestazioni individuali domiciliari, al fine di garantire il necessario supporto nelle attività didattiche a distanza.

Le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di istituire apposite unità speciali finalizzate a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio, in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o comorbilità. Il servizio si rivolge a tutte quelle persone che non possono recarsi presso il centro diurno per disabili o perché è chiuso o perché sarebbe particolarmente rischioso per la salute dell’utente.

É possibile verificare l’attivazione del servizio nella propria Regione, consultando la relativa pagina web o chiamando il numero verde regionale dedicato, reperibile al seguente link.

Si. In questi casi gli spostamenti sono consentiti per ragioni di salute, purché si dimostri la necessità della visita e/o l’impossibilità di sospendere le sedute di psicoterapia, in quanto altrimenti ne deriverebbe un pregiudizio per il paziente.

In questi casi, è necessario osservare le seguenti regole:

  • Portare sempre durante le uscite l’autocertificazione debitamente compilata, secondo il modello previsto dal Ministero dell’Interno, specificando il motivo di salute e indicando il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
  • Portare con sé copia della documentazione medica e/o sanitaria attestante la necessità dell’uscita, rilasciata dal medico curante o dalla struttura dalla quale si è assistiti;
  • Specificare (se necessario nel caso concreto) le ragioni dello spostamento a piedi o con mezzi privati o pubblici;
  • Mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, per strada, qualora si utilizzino i mezzi pubblici, o all’interno della struttura sanitaria;
  • Non uscire assieme a più persone per evitare assembramenti. Se si ha la necessità di farsi accompagnare, occorre spiegarne le ragioni nell’autocertificazione.

Si, purché vi sia la necessità e l’urgenza della visita/seduta di psicoterapia.

Più precisamente, fermo restando quanto detto nella risposta alla domanda n. 9, affinché lo spostamento per ragioni sanitarie in un Comune/Regione diverso sia consentito, oltre a dover essere dimostrata la necessità della visita/seduta di psicoterapia (nel senso che, laddove venisse rimandata, vi potrebbero essere dei pregiudizi per la salute del paziente), deve essere anche dimostrata l’impossibilità di ricevere la medesima prestazione presso il proprio Comune/Regione di residenza.

Anche in questo caso devono osservarsi le seguenti regole:

  • Portare sempre durante le uscite l’autocertificazione debitamente compilata, secondo il modello previsto dal Ministero dell’Interno, specificando il motivo di salute e indicando il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
  • Portare con sé copia della documentazione medica e/o sanitaria attestante la necessità dell’uscita, rilasciata dal medico curante o dalla struttura dalla quale si è assistiti;
  • Specificare (se necessario nel caso concreto) le ragioni dello spostamento a piedi o con mezzi privati o pubblici;
  • Mantenere la distanza di sicurezza di un metro dalle altre persone, per strada, qualora si utilizzino i mezzi pubblici, o all’interno della struttura sanitaria;
  • Non uscire assieme a più persone per evitare assembramenti. Se si ha la necessità di farsi accompagnare, occorre spiegarne le ragioni nell’autocertificazione.

In questi casi, inoltre, è utile conoscere le disposizioni previste a livello locale nel luogo di destinazione

Il modello messo a disposizione dal Ministero dell’Interno è un mero modello che deve essere seguito per la redazione corretta dell’autocertificazione. Resta comunque ferma la possibilità per tutti i cittadini di scrivere l’autocertificazione a mano, purché presenti i seguenti requisiti:

  • Il testo deve essere leggibile;
  • Il dichiarante deve espressamente:
    • affermare di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;
    • indicare il luogo di partenza e il luogo di destinazione;
    • affermare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio;
    • affermare di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte dalla Regione di partenza e da quella di destinazione;
    • di essere a conoscenza delle sanzioni previste;
    • indicare le ragioni dello spostamento.

Si, è sempre bene avere con sé il modulo di autocertificazione e l’eventuale documentazione utile a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, in quanto questo velocizza il controllo da parte delle Autorità.

Chi viene fermato ed è privo del modulo compilato, dovrà compilare il modulo che gli verrà fornito dagli agenti al momento del controllo

In caso di violazione delle misure di contenimento previste dal Governo, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, si applicano diverse sanzioni, a seconda della violazione contestata. Di seguito uno schema riepilogativo di interesse per la materia trattata:

  • Spostamenti di persone fisiche sul territorio nazionale in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute: si applica la sanzione di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. n. 19/20, per cui il trasgressore, a meno che il fatto non costituisca reato, è punito con la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Non si applica la sanzione della contravvenzione prevista dall’articolo 650 del codice penale.

Se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

  • Allontanamento dalla propria abitazione da parte di persona sottoposta a quarantena o posta in isolamento fiduciario dall’ALSS: si applica quanto previsto dall’art. 4 comma 6 del D.L. n. 19/20, che rinvia all’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che prevede quale sanzione l’arresto fino a sei mesi e il pagamento di un’ammenda, precisando che se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata. Se la violazione integra la fattispecie di reato di cui all’art. 452 del codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica) o più grave reato, si aggiungono le sanzioni previste per i reati corrispondenti.
  • Attività motorie svolte all’aperto senza il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra persona e persona: si applica la sanzione di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. n. 19/20, per cui il trasgressore, a meno che il fatto non costituisca reato, è punito con la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Non si applica la sanzione della contravvenzione prevista dall’articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
  • Accedere a parchi, ville, aree gioco, giardini pubblici: si applica la sanzione di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. n. 19/20, per cui il trasgressore, a meno che il fatto non costituisca reato, è punito con la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Non si applica la sanzione della contravvenzione prevista dall’articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
  • Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: si applica l’art. 495 del codice penale, che prevede (per le ipotesi che qui interessano) la sanzione della reclusione da 1 a 6 anni.
  • Trasferimento con qualsiasi mezzo verso un Comune diverso da quello dove ci si trova, non giustificato da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero da motivi di salute: si applica la sanzione di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. n. 19/20, per cui il trasgressore, a meno che il fatto non costituisca reato, è punito con la   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Non si applica la sanzione della contravvenzione prevista dall’articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

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